RCH Novità introdotte da Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Milleproroghe

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio (L. 30.12.20, n. 178) e del Decreto Milleproroghe (DL 31.12.20, n. 183), si riepilogano di seguito le novità introdotte in ambito di “Lotteria degli scontrini” e “trasmissione telematica dei corrispettivi”:

Lotteria degli scontrini

  • L’avvio della Lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio 2021 è rinviato “di qualche settimana”, come riportato nel portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto riportato nel decreto Milleproroghe, la definizione della data di avvio sarà definita tramite un provvedimento a doppia firma dei Direttori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato “entro e non oltre” il 01/02/2021.
  • I consumatori potranno denunciare nel portale Agenzia delle Dogane e Monopoli la mancata accettazione del codice lotteria da parte degli esercenti solo a decorrere dal 1° marzo 2021.
  • La partecipazione alla Lotteria degli scontrini sarà permessa solo gli acquisti effettuati dai consumatori esclusivamente mediante pagamento elettronico.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

  • Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica all’AE si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo. Il periodo di “moratoria” delle sanzioni con utilizzo di una procedura “alternativa” dell’obbligo è infatti terminato, come stabilito, con il 31 dicembre 2020. 
  • Gli esercenti che non avessero ancora adempiuto alla installazione di un RT devono essere informati sul rischio di sanzioni: “Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è stabilita una sanzione pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso e, in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (art. 6, commi 2-bis e 4 del D.Lgs. n. 471/97 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021)”.
  • Dal 1° gennaio 2021 è cessata la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici;
  • 6) La memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la consegna al cliente del documento commerciale o fattura a richiesta, deve avvenire “non oltre il momento di ultimazione dell’operazione” (quindi, indipendentemente dall’eventuale “non riscosso”).
  • Le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno un loro proprio sistema sanzionatorio distinto da quello relativo a scontrini e ricevute fiscali.
  • Farmacie, ottici e gli altri operatori sanitari possono scegliere se inviare per tutto il 2021 il file XML corrispettivi al Sistema TS o all’AE, mentre dal 1° gennaio 2022 dovranno inviarlo esclusivamente al sistema TS.

E’ vivamente consigliato nei registratori telematici prodotti da RCH ITALIA di NON impostare l’end point di invio dei corrispettivi verso il Sistema TS e di lasciarlo come da impostazioni di fabbrica (invio verso Agenzia delle Entrate).

Per tali operatori resta fermo l’obbligo di inviare anche il file XML dati sanitari al sistema TS mediante il SW “gestionale”, ma integrato come da DM 19.12.20 (aliquote IVA/Natura, periodicità, ecc.).

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Christian D'epiro

Christian D'Epiro, titolare di Linea Ufficio Informatica, è un esperto nell'assistenza PC, rivendita di prodotti ricondizionati e nella creazione di siti web. La sua missione è rendere la tecnologia accessibile a tutti.

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